Art. 5
In vigore dal 22 lug 2014
Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, l'AR prepara, con il sostegno di esperti degli Stati membri, le necessarie procedure operative per l'attuazione pratica delle disposizioni di cui alla presente decisione e le presenta per approvazione al CPS. Procedure operative complete sono presentate al CPS per approvazione entro un anno dall'adozione della presente decisione. Le procedure operative sono riesaminate e aggiornate da parte del CPS almeno ogni due anni.
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