Art. 7

In vigore dal 22 lug 2014
Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua adozione, o su richiesta di uno Stato membro, o in seguito a qualsiasi misura adottata a norma dell'.
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Art. 7 Decisione (UE) 2014/496 — Testo vigente | Portale Normativo