Art. 10
Bilancio
In vigore dal 26 giu 2014
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese del SATCEN sono oggetto di previsioni da elaborarsi per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile. Esse sono iscritte nel bilancio del SATCEN, che comprende un elenco del personale.
2. Nel bilancio del SATCEN le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri, tranne la Danimarca, determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti incassati quale restrizione dei servizi resi e da entrate varie.
4. I prodotti e i servizi forniti a norma dell', paragrafo 2, e quelli relativi alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi sono oggetto di recupero delle spese conformemente agli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie del SATCEN di cui all', fatta eccezione per gli Stati membri e il SEAE.
5. In circostanze eccezionali, si può derogare al recupero delle spese nei confronti di parti terze su decisione del CPS.
6. Nell'ambito di accordi che possono essere autorizzati a norma dell' o 20, il SATCEN può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, contributi finanziari da iscrivere nel suo bilancio, a carico:
a)
del bilancio generale dell'Unione decisi caso per caso, nella piena osservanza delle norme, delle procedure e degli iter decisionali a esso applicabili;
b)
degli Stati membri, di Stai terzi o di altre parti terze.
7. Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.
Storico versioni
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