Art. 8
Personale
In vigore dal 26 giu 2014
Personale
1. Il personale del SATCEN, compreso il direttore, è costituito da agenti a contratto assunti su una base quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e gli esperti distaccati.
2. Il personale a contratto è nominato dal direttore in base al merito e mediante una procedura di concorso equa e trasparente.
3. La necessità del distacco del personale al SATCEN è definita dal consiglio di amministrazione in consultazione con il direttore del SATCEN. D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri nonché funzionari del SEAE, delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione possono essere distaccati presso il SATCEN per un periodo concordato a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa del SATCEN e/o per compiti o progetti specifici.
4. Il personale può essere distaccato per un periodo limitato a un posto all'esterno del SATCEN, conformemente allo statuto del personale del SATCEN.
5. Il consiglio di amministrazione redige, su proposta del direttore, lo statuto del personale del SATCEN che è adottato dal Consiglio.
6. Le disposizioni relative agli esperti distaccati sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
Storico versioni
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