Art. 6
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 giu 2014
Consiglio di amministrazione
1. Il SATCEN ha un consiglio di amministrazione che ne approva il programma di lavoro annuale e a lungo termine nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione è la sede di discussione delle questioni relative al funzionamento, al personale e alle attrezzature del SATCEN. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'attuazione, da parte del SATCEN, degli orientamenti politici e dell'indirizzo operativo di cui all'. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le decisioni pertinenti relative all'adempimento della missione del SATCEN, comprese le proposte per le attività di cui agli , a condizione che conformemente alla presente decisione non siano riservate al Consiglio o al direttore del SATCEN.
2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dall'AR o dal suo rappresentante. L'AR riferisce al Consiglio sulle attività del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante nominato dalla Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono indirizzate all'AR.
4. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante delle operazioni civili dell'Unione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono essere invitati ad assistervi anche i rappresentanti di altri organismi competenti dell'Unione.
5. Salva diversa disposizione della presente decisione, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti ai sensi dell', paragrafi 4 e 5, TUE. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
6. Il consiglio di amministrazione può decidere di creare gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi di lavoro o comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.
7. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno e anche su richiesta di almeno un terzo dei membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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