Art. 18
Cooperazione in altre attività dell'Unione
In vigore dal 26 giu 2014
Cooperazione in altre attività dell'Unione
1. Il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con la Commissione e con le agenzie o gli organismi dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per la missione del SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza.
2. Nell'ambito di tale cooperazione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può fra l'altro stabilire contatti, scambiare conoscenze specialistiche e consulenza, contribuire ai pertinenti programmi e progetti dell'Unione, ricevere contributi dai pertinenti programmi e progetti dell'Unione e mettere a disposizione prodotti a norma dell', paragrafo 2, punto i).
3. Per agevolare tale cooperazione, il SATCEN può stabilire disposizioni amministrative con la Commissione, con le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti o con gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce direttive a tale proposito al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del suo consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:401:oj#art-18