Art. 18 · Cooperazione in altre attività dell'Unione

Art. 18

Cooperazione in altre attività dell'Unione

In vigore dal 26 giu 2014
Cooperazione in altre attività dell'Unione 1.   Il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con la Commissione e con le agenzie o gli organismi dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le altre attività dell'Unione che sono rilevanti per la missione del SATCEN e qualora le attività del SATCEN abbiano attinenza con quelle dell'Unione, in particolare nel settore dello spazio e della sicurezza. 2.   Nell'ambito di tale cooperazione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, il SATCEN può fra l'altro stabilire contatti, scambiare conoscenze specialistiche e consulenza, contribuire ai pertinenti programmi e progetti dell'Unione, ricevere contributi dai pertinenti programmi e progetti dell'Unione e mettere a disposizione prodotti a norma dell', paragrafo 2, punto i). 3.   Per agevolare tale cooperazione, il SATCEN può stabilire disposizioni amministrative con la Commissione, con le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti o con gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce direttive a tale proposito al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del suo consiglio di amministrazione.
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