Art. 20

Cooperazione con Stati terzi, organizzazioni ed entità

In vigore dal 26 giu 2014
Cooperazione con Stati terzi, organizzazioni ed entità 1.   Per svolgere la sua missione il SATCEN può instaurare relazioni di lavoro e cooperare con Stati terzi, organizzazioni o entità. A tale scopo può stabilire disposizioni amministrative con le autorità competenti di Stati terzi, organizzazioni internazionali o entità. 2.   Il consiglio di amministrazione decide di autorizzare il direttore a negoziare tali disposizioni amministrative e impartisce al riguardo direttive al direttore. I negoziati sono condotti in consultazione con il consiglio di amministrazione. Ciascuna disposizione è pattuita dal SATCEN previa approvazione del Consiglio ed è firmata dal direttore. 3.   I paesi membri della NATO non appartenenti all'UE e altri Stati candidati all'adesione all'Unione hanno diritto a partecipare alle attività del SATCEN su una base caso per caso conformemente all' della presente decisione e alle disposizioni stabilite nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:401:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo