Art. 11
Procedure di bilancio
In vigore dal 26 giu 2014
Procedure di bilancio
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per il SATCEN, che comprende le spese amministrative e operative nonché le entrate previste, comprese quelle con destinazione specifica, per il successivo esercizio finanziario e le stime indicative a lungo termine delle spese e delle entrate in vista del progetto di programma di lavoro a lungo termine.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale del SATCEN all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.
3. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'eventuale urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.
4. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e della registrazione e raccolta di tutte le entrate è effettuato da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta al Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di tutte le entrate e spese del precedente esercizio finanziario e la relazione sulle attività del SATCEN.
6. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio del SATCEN.
Storico versioni
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