Art. 4
Invocazione della clausola di solidarietà
In vigore dal 24 giu 2014
Invocazione della clausola di solidarietà
1. In caso di catastrofe o attacco terroristico, lo Stato membro interessato può invocare la clausola di solidarietà se, dopo essersi avvalso delle possibilità offerte dai mezzi e dagli strumenti esistenti a livello nazionale e dell'Unione, ritiene che la crisi oltrepassi chiaramente le capacità di risposta di cui dispone.
2. Le autorità politiche dello Stato membro interessato presentano la propria invocazione alla presidenza del Consiglio. L'invocazione è altresì presentata al presidente della Commissione europea tramite il ERCC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:415:oj#art-4