Art. 5

Dispositivi di risposta a livello dell'Unione

In vigore dal 24 giu 2014
Dispositivi di risposta a livello dell'Unione 1.   Una volta invocata la clausola di solidarietà, il Consiglio assicura il controllo politico e la direzione strategica della risposta dell'Unione all'invocazione della clausola di solidarietà, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR. A tal fine, la presidenza del Consiglio attiva immediatamente i dispositivi IPCR se non sono già in uso, e quindi informa tutti gli Stati membri in merito all'invocazione della clausola di solidarietà. 2.   Al contempo, e conformemente all', paragrafo 3, la Commissione e l'AR: a) individuano tutti i pertinenti strumenti dell'Unione che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi, compresi strumenti e strutture settoriali, operativi, strategici o finanziari, e adottano tutte le misure necessarie previste da tali strumenti; b) individuano le capacità militari che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi con il sostegno dello Stato maggiore dell'UE; c) individuano e propongono l'uso di strumenti e risorse che rientrano nella sfera di competenza delle agenzie dell'Unione e che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi; d) indicano al Consiglio se gli strumenti esistenti sono mezzi sufficienti per assistere lo Stato membro interessato dopo l'invocazione della clausola di solidarietà; e) elaborano periodicamente relazioni conoscitive e analisi integrate della situazione per informare e favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio conformemente all' della presente decisione. 3.   Ove opportuno, e conformemente all', paragrafo 3, la Commissione e l'AR presentano proposte al Consiglio, riguardanti in particolare: a) le decisioni sulle misure straordinarie non previste dagli strumenti esistenti; b) le richieste di capacità militari che eccedono la portata delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile; o c) le misure a sostegno di una risposta rapida da parte degli Stati membri. 4.   Sfruttando i dispositivi IPCR, la presidenza del Consiglio assicura la coerenza del trattamento in seno al Consiglio e della risposta complessiva a livello politico dell'Unione, anche in materia di sviluppo e aggiornamento delle proposte di azione, nel rispetto del diritto di iniziativa della Commissione e dell'AR, entro i rispettivi settori di competenza. In ciò la presidenza riceverà sostegno e consulenza dall'SGC, dalla Commissione e dal SEAE nonché, in caso di attacco terroristico, dal coordinatore antiterrorismo dell'UE. A seconda della crisi, le strutture e le agenzie dell'Unione nel settore della PESC/PSDC forniscono, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. 5.   La presidenza del Consiglio informa il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Parlamento europeo in merito all'invocazione della clausola di solidarietà e agli importanti conseguenti sviluppi. 6.   Al momento dell'invocazione della clausola di solidarietà l'ERCC funge da punto di contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello di Unione con le autorità competenti degli Stati membri e le altre parti interessate, fatte salve le responsabilità esistenti a livello di Commissione e AR e le reti informative esistenti. L'ERCC agevolerà la produzione di relazioni conoscitive e analisi integrate della situazione (ISAA), in collaborazione con la sala situazione dell'Unione e gli altri centri di crisi dell'UE in conformità dell' della presente decisione.
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