Art. 2
Campo d'applicazione
In vigore dal 24 giu 2014
Campo d'applicazione
1. In caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo, indipendentemente dal fatto che si verifichino all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri, la presente decisione si applica:
a)
nel territorio degli Stati membri cui si applicano i trattati, inteso come territorio terrestre, acque interne, acque territoriali e spazio aereo;
b)
quando interessano infrastrutture (quali impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) situate nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato membro.
Quando fa ricorso alle modalità di cui alla presente decisione, e in particolare quando mobilita gli strumenti di cui dispone, l'Unione è vincolata dal diritto internazionale e non pregiudica i diritti degli Stati non membri.
2. La presente decisione non comporta implicazioni nel settore della difesa.
Storico versioni
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