Art. 4 · Invocazione della clausola di solidarietà

Art. 4

Invocazione della clausola di solidarietà

In vigore dal 24 giu 2014
Invocazione della clausola di solidarietà 1.   In caso di catastrofe o attacco terroristico, lo Stato membro interessato può invocare la clausola di solidarietà se, dopo essersi avvalso delle possibilità offerte dai mezzi e dagli strumenti esistenti a livello nazionale e dell'Unione, ritiene che la crisi oltrepassi chiaramente le capacità di risposta di cui dispone. 2.   Le autorità politiche dello Stato membro interessato presentano la propria invocazione alla presidenza del Consiglio. L'invocazione è altresì presentata al presidente della Commissione europea tramite il ERCC.
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