Art. 3

Massimale delle risorse proprie

In vigore dal 26 mag 2014
Massimale delle risorse proprie 1.   L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. 2.   L'importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi. 3.   Ai fini della presente decisione, non appena tutti gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2 sulla base della seguente formula: In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL. 4.   Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative del livello dell'RNL, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2, ricalcolati a norma del paragrafo 3, sulla base della seguente formula: In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL. Nella stessa formula, «x» e «y» sono, rispettivamente, i massimali ricalcolati a norma del paragrafo 3.
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