Art. 5
Finanziamento del meccanismo di correzione a favore del Regno Unito
In vigore dal 26 mag 2014
Finanziamento del meccanismo di correzione a favore del Regno Unito
1. L'onere finanziario della correzione di cui all' è assunto dagli Stati membri, diversi dal Regno Unito, secondo le modalità seguenti:
a)
la ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all', paragrafo 1, lettera c), ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL della Danimarca, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia di cui all', paragrafo 5;
b)
essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria della Germania, dei Paesi Bassi dell'Austria e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.
2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell', paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell', paragrafo 5, dell' e del presente articolo.
4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, continuano ad applicarsi la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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