Art. 4
Meccanismo di correzione a favore del Regno Unito
In vigore dal 26 mag 2014
Meccanismo di correzione a favore del Regno Unito
Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito.
L'entità della correzione è determinata:
a)
calcolando la differenza esistente nell'esercizio precedente tra:
—
la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e
—
la parte percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;
b)
moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;
c)
moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;
d)
detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all', paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra:
—
quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e
—
i versamenti del Regno Unito ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c);
e)
detraendo dal risultato ottenuto alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all', paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;
f)
adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale proveniente dal FEAOG, sezione Garanzia.
Storico versioni
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