Art. 3
Massimale delle risorse proprie
In vigore dal 26 mag 2014
Massimale delle risorse proprie
1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
2. L'importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.
3. Ai fini della presente decisione, non appena tutti gli Stati membri abbiano trasmesso i loro dati sulla base del SEC 2010, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2 sulla base della seguente formula:
In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.
4. Qualora modifiche del SEC 2010 determinino variazioni significative del livello dell'RNL, la Commissione ricalcola i massimali stabiliti ai paragrafi 1 e 2, ricalcolati a norma del paragrafo 3, sulla base della seguente formula:
In questa formula, «t» è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili i dati per il calcolo dell'RNL.
Nella stessa formula, «x» e «y» sono, rispettivamente, i massimali ricalcolati a norma del paragrafo 3.
Storico versioni
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