Art. 6

Regole di partecipazione e diffusione

In vigore dal 15 mag 2014
Regole di partecipazione e diffusione 1.   Alle azioni indirette selezionate e finanziate dall’EDCTP2-IS sulla base del piano di lavoro annuale dell’EDCTP2, o a seguito di inviti a presentare proposte da essa gestiti si applica il regolamento (UE) n. 1290/2013. L’EDCTP2-IS è considerata un organismo di finanziamento a norma di detto regolamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all’allegato II della presente decisione. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti è di due soggetti giuridici stabiliti in due diversi Stati partecipanti e un terzo soggetto giuridico stabilito in un paese dell’Africa subsahariana elencato nel piano di lavoro annuale dell’EDCTP2. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1290/2013, sono ammessi al finanziamento tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno dei paesi subsahariani elencati nel piano di lavoro annuale dell’EDCTP2. 4.   Qualora un’attività di questo tipo sia prevista nel piano di lavoro annuale dell’EDCTP2, l’EDCTP2-IS può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o con le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche, con organizzazioni internazionali o con altre terze parti, in particolare organizzazioni non governative, in conformità delle regole enucleate in base all’ del regolamento (UE) n. 1290/2013.
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Regole di partecipazione e diffusione (Art. 6 Decisione (UE) 2014/556) — Testo vigente | Portale Normativo