Art. 7
Accordi tra l’Unione e l’EDCTP2-IS
In vigore dal 15 mag 2014
Accordi tra l’Unione e l’EDCTP2-IS
1. Previa valutazione ex ante positiva dell’EDCTP2-IS a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione stipula con essa, a nome dell’Unione, un accordo di delega e accordi di trasferimento annuo di fondi.
2. L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l’altro, quanto segue:
a)
i requisiti per il contributo dell’EDCTP2-IS relativamente agli indicatori di rendimento di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;
b)
i requisiti per il contributo dell’EDCTP2-IS relativamente al monitoraggio di cui all’allegato III della decisione 2013/743/UE;
c)
gli specifici indicatori di rendimento correlati al funzionamento dell’EDCTP2-IS;
d)
i requisiti dell’EDCTP2-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e sulle cifre dettagliate concernenti l’attuazione del programma EDCTP2;
e)
le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e rendicontazione;
f)
le modalità per l’approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale dell’EDCTP2, prima della relativa adozione da parte dell’EDCTP2-IS; e
g)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell’EDCTP2, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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