Art. 8

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione Nel caso in cui il programma EDCTP2 non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell’effettiva attuazione del programma. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma EDCTP2, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all’attuazione del programma.
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Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione (Art. 8 Decisione (UE) 2014/556) — Testo vigente | Portale Normativo