Art. 8
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
Nel caso in cui il programma EDCTP2 non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell’effettiva attuazione del programma.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma EDCTP2, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario unionale, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all’attuazione del programma.
Storico versioni
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