Art. 12

Valutazione

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione 1.   La Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia del programma EDCTP2 entro il 30 giugno 2017. A seguito di tale valutazione stila una relazione che comprende le conclusioni tratte e le proprie osservazioni. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia del programma EDCTP2 sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020. 2.   Al termine della partecipazione dell’Unione all’EDCTP2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, la Commissione effettua un’ulteriore valutazione intermedia del programma. A seguito di tale valutazione stila una relazione che ne comprende i risultati. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   La Commissione effettua una valutazione finale del programma EDCTP2 entro il 31 dicembre 2026. Ne trasmette i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Valutazione (Art. 12 Decisione (UE) 2014/556) — Testo vigente | Portale Normativo