Art. 11

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Comunicazione delle informazioni 1.   Su richiesta, l’EDCTP2-IS trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle relazioni di cui all’. 2.   Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione, attraverso l’EDCTP2-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del programma EDCTP2. 3.   La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all’.
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Comunicazione delle informazioni (Art. 11 Decisione (UE) 2014/556) — Testo vigente | Portale Normativo