Art. 5
Regole di partecipazione e diffusione
In vigore dal 15 mag 2014
Regole di partecipazione e diffusione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, EURAMET è considerato un organismo di finanziamento e fornisce sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all’allegato II della presente decisione.
2. In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i costi indiretti ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall’EMPIR sono determinati applicando un tasso forfettario del 5 % del totale dei loro costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto e i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché il sostegno finanziario a terzi.
3. La valutazione intermedia dell’EMPIR di cui all’ comprende una valutazione dell’integralità dei costi indiretti degli INM e degli ID che partecipano a progetti dell’EMPIR e dei relativi finanziamenti istituzionali.
4. Sulla base di tale valutazione e ai fini dell’, paragrafo 2, EURAMET può adattare il tasso forfettario di cui al presente articolo, paragrafo 2.
5. Se insufficiente, EURAMET può, in deroga all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, applicare un tasso di rimborso inferiore per le spese ammissibili degli INM e degli ID che partecipano a progetti finanziati dall’EMPIR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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