Art. 2

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione 1.   L’importo del contributo finanziario dell’Unione all’EMPIR, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 300 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare la parte II, "Leadership industriale", e la parte III, "Sfide per la società". 2.   Senza superare l’importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell’Unione è pari ai contributi degli Stati partecipanti all’EMPIR, esclusi i contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative superiori al 5 % del bilancio dell’EMPIR. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione non è destinato a coprire le spese amministrative dell’EMPIR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:555(2):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo