Art. 1

Partecipazione al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca

In vigore dal 15 mag 2014
Partecipazione al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca 1.   L’Unione partecipa al programma metrologico europeo d’innovazione e ricerca ("EMPIR") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione. 2.   Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare all’EMPIR purché soddisfi la condizione stabilita all’, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Se soddisfa le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettera c), è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.
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