Art. 3
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato a quanto segue:
a)
la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che l’EMPIR è istituito in conformità con gli allegati I e II;
b)
la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli INM designati dagli Stati partecipanti, di EURAMET e.V. ("EURAMET") quale struttura responsabile dell’attuazione dell’EMPIR nonché della ricezione, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione;
c)
l’assunzione dell’impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento dell’EMPIR e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell’importo dell’impegno;
d)
la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare l’EMPIR, compresi ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
e)
l’istituzione di un modello di governance per l’EMPIR conforme a quanto disposto dall’allegato III.
2. Durante l’attuazione dell’EMPIR il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato a quanto segue:
a)
l’attuazione da parte di EURAMET degli obiettivi dell’EMPIR di cui all’allegato I e delle attività di cui all’allegato II, secondo le regole di partecipazione e di diffusione di cui all’;
b)
il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità con l’allegato III;
c)
il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione stabiliti all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e
d)
l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
Storico versioni
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