Art. 7
Accordi tra l’Unione ed EURAMET
In vigore dal 15 mag 2014
Accordi tra l’Unione ed EURAMET
1. Previa valutazione ex ante positiva da parte di EURAMET a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell’Unione, stipula un accordo di delega ed accordi di trasferimento annuo di fondi con EURAMET.
2. L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Si definisce inoltre quanto segue:
a)
i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente agli indicatori di prestazione di cui all’allegato II della decisione n. 2013/743/UE;
b)
i requisiti per il contributo di EURAMET relativamente al monitoraggio di cui all’allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
c)
gli specifici indicatori di prestazione correlati al funzionamento di EURAMET;
d)
i requisiti di EURAMET relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate sull’attuazione dell’EMPIR;
e)
le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di soddisfare i suoi obblighi di diffusione e informazione;
f)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell’EMPIR, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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