Art. 8
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
Se l’EMPIR non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, in funzione dell’effettiva attuazione dell’EMPIR.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento dell’EMPIR, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all’attuazione dell’EMPIR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:555(2):oj#art-8