Art. 8

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione Se l’EMPIR non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, in funzione dell’effettiva attuazione dell’EMPIR. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento dell’EMPIR, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all’attuazione dell’EMPIR.
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Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione (Art. 8 Decisione (UE) 2014/555) — Testo vigente | Portale Normativo