Art. 10

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate nonché alla Corte dei conti l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit. 3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o ad un contratto finanziato a norma della presente decisione. 4.   I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’attuazione della presente decisione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze. 5.   Nell’attuare l’EMPIR gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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