Art. 4

Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2

In vigore dal 15 mag 2014
Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2 1.   L’Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria («Stati partecipanti»), in base alle condizioni stabilite nella presente decisione. 2.   Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare a Eurostars-2 purché soddisfi la condizione stabilita all’, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione e, se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione. 3.   Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non sia uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2 purché soddisfi la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e, se soddisfa tale condizione, è considerato paese partner ai fini della presente decisione. I soggetti giuridici di tali paesi partner non sono ammissibili al contributo finanziario dell’Unione a titolo di Eurostars-2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:553(2):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2 (Art. 4 Decisione (UE) 2014/553) — Testo vigente | Portale Normativo