Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE;
2)
«PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo»: una PMI che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
a)
reinveste almeno il 10 % del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo;
b)
dedica almeno il 10 % di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;
c)
ha almeno cinque equivalenti a tempo pieno (per le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo; o
d)
ha dieci equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:553(2):oj#art-2