Art. 5
Contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 287 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dagli stanziamenti nell’ambito della rubrica «Innovazione nelle PMI» di cui alla parte II.
2. Senza superare l’importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell’Unione è pari ad almeno un terzo dei contributi degli Stati partecipanti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e copre i costi operativi, compresi i costi relativi alla valutazione delle proposte, e i costi amministrativi. Qualora, nel corso di Eurostars-2, si renda necessario adeguare il tasso del contributo dell’Unione, il contributo dell’Unione può arrivare a un massimo della metà dei contributi degli Stati partecipanti di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
3. Un importo non superiore al 4 % del contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per contribuire ai costi amministrativi di Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono i costi amministrativi nazionali necessari all’attuazione di Eurostars-2.
Storico versioni
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