Art. 6

Condizioni del contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione 1.   Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato alle condizioni seguenti: a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti di aver istituito Eurostars-2 in linea con gli obiettivi di cui all’; b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate, del segretariato Eureka in qualità di struttura responsabile dell’attuazione di Eurostars-2 nonché della ricezione, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione; c) l’impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di Eurostars-2; d) la dimostrazione da parte del segretariato Eureka della propria capacità di attuare Eurostars-2, compresi la ricezione, l’assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e e) l’istituzione di un modello di governance per Eurostars-2 conformemente all’allegato II. 2.   Durante l’attuazione di Eurostars-2, il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato alle condizioni seguenti: a) la realizzazione da parte del segretariato Eureka degli obiettivi di Eurostars-2 di cui all’ e delle attività indicate nell’allegato I in conformità delle regole di partecipazione e di diffusione, di cui all’; b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità dell’allegato II; c) il rispetto da parte del segretariato Eureka degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; d) l’effettivo versamento da parte degli Stati partecipanti del contributo finanziario a tutti i progetti che partecipano a Eurostars-2 selezionati in seguito agli inviti a presentare proposte lanciati nell’ambito di Eurostars-2, in linea con gli impegni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c); e) l’assegnazione del finanziamento proveniente dai bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2 e del contributo finanziario dell’Unione conformemente alle graduatorie dei progetti; e f) la dimostrazione di un chiaro progresso nella cooperazione scientifica, gestionale e finanziaria con la definizione di obiettivi prestazionali operativi minimi e delle tappe per l’attuazione di Eurostars-2.
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