Art. 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   La Commissione adotta le misure adeguate per garantire che, quando vengono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati con l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Il segretariato Eureka autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit. 3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione. 4.   I contratti, gli accordi di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l’OLAF e il segretariato Eureka a svolgere detti audit e indagini in base alle rispettive competenze. 5.   Nell’attuare Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:553(2):oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo