Art. 15

Valutazione

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione 1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti e con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia di Eurostars-2. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia di Eurostars-2 sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020. 2.   Al termine della partecipazione dell’Unione ad Eurostars-2, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale di Eurostars-2. La Commissione elabora una relazione di valutazione che deve comprendere i risultati di tale valutazione. La Commissione invia la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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