Art. 14
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 15 mag 2014
Comunicazione delle informazioni
1. Su richiesta della Commissione, il segretariato Eureka trasmette tutte le informazioni necessarie all’elaborazione delle relazioni di cui all’.
2. Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione, tramite il segretariato Eureka, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di Eurostars-2.
3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:553(2):oj#art-14