Art. 11

Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione 1.   Se Eurostars-2 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione in funzione dell’attuazione effettiva di Eurostars-2. 2.   Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.
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Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione (Art. 11 Decisione (UE) 2014/553) — Testo vigente | Portale Normativo