Art. 11
Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
1. Se Eurostars-2 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione in funzione dell’attuazione effettiva di Eurostars-2.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.
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