Art. 5
In vigore dal 16 apr 2014
L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
Tabella 4
Soggetto per il quale l'esenzione è revocata
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S
Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev
Danimarca
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
A166
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:223:oj#art-5