Art. 5

Art. 5

In vigore dal 16 apr 2014
L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto». Tabella 4 Soggetto per il quale l'esenzione è revocata Nome Indirizzo Paese Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev Danimarca 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione A166
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:223:oj#art-5