Art. 3

In vigore dal 16 apr 2014
I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto». Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione. Tabella 2 Soggetti sotto esame Nome Indirizzo Paese Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC c2 g-engineering GmbH Schlesische Straße 27, 10997 Berlin Germania 16.12.2013 B934 Solo International Oy Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo Finlandia 26.7.2013 B940 Planet X Ltd. Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD Regno Unito 7.2.2013 A995 S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita Romania 26.7.2013 B941 Longway Poland Sp. z o.o. ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki Polonia 16.12.2013 B935 BBF Bike GmbH Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten Germania 14.1.2014 B936
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