Art. 3
In vigore dal 16 apr 2014
I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto».
Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 2
Soggetti sotto esame
Nome
Indirizzo
Paese
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH
Schlesische Straße 27, 10997 Berlin
Germania
16.12.2013
B934
Solo International Oy
Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo
Finlandia
26.7.2013
B940
Planet X Ltd.
Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD
Regno Unito
7.2.2013
A995
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.
Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita
Romania
26.7.2013
B941
Longway Poland Sp. z o.o.
ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Polonia
16.12.2013
B935
BBF Bike GmbH
Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten
Germania
14.1.2014
B936
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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