Art. 4
In vigore dal 16 apr 2014
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».
Tabella 3
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Nome
Indirizzo
Paese
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
IBEROSELLE, LDA
Vale Domingos 3750 — 321 Águeda
Portogallo
20.4.2012
B292
Storico versioni
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