Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 apr 2014
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto». Tabella 3 Soggetto per il quale la sospensione è revocata Nome Indirizzo Paese Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC IBEROSELLE, LDA Vale Domingos 3750 — 321 Águeda Portogallo 20.4.2012 B292
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