Art. 6
Strategia di gestione del rischio
In vigore dal 19 mar 2014
Strategia di gestione del rischio
1) Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.
2) La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all’, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 768/2005.
Storico versioni
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