Art. 8
Parametri di riferimento
In vigore dal 19 mar 2014
Parametri di riferimento
1) Fatti salvi i parametri di riferimento definiti all’allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i parametri di riferimento per i pescherecci, le tonnare o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell’allegato II.
2) Con riguardo ad alcune delle specie oggetto della presente decisione, nell’allegato II sono fissati obiettivi di controllo per tutti i livelli di rischio.
3) I parametri di riferimento per le tonnare, i pescherecci o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4) In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare parametri di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:
a)
un’analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all’esecuzione giustifichi la necessità di fissare parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;
b)
i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest’ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.
5) Tutti i parametri di riferimento e gli obiettivi sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell’ambito della valutazione di cui all’, paragrafo 4.
6) Se del caso, i parametri di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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