Art. 10

Attività congiunte d'ispezione e sorveglianza

In vigore dal 19 mar 2014
Attività congiunte d'ispezione e sorveglianza 1)   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005. 2)   Ai fini delle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati: a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza; b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza; c) designano, se del caso, i punti di contatto di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3)   Alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:156:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo