Art. 12

Informazioni

In vigore dal 19 mar 2014
Informazioni 1)   In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all’allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all’EFCA le seguenti informazioni: a) l’identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo o di ispezione effettuata; b) l’identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell’Unione), tonnara, veicolo o operatore (nome della società) soggetto a un controllo o a un’ispezione; c) se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato, e d) nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni: i) il tipo o i tipi di infrazione constatati; ii) lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni (ad esempio, indagine in corso, caso pendente, appello), e iii) la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione: entità delle ammende, valore del pesce o dell’attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 404/2011 o ogni altro tipo di sanzione. 2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un’infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione. 3)   Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all’EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo. 4)   Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all’EFCA il 15 aprile e sono aggiornate il 31 gennaio dell’anno successivo.
Storico versioni

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Informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2014/156) — Testo vigente | Portale Normativo