Art. 5

Procedure relative alla valutazione del rischio

In vigore dal 19 mar 2014
Procedure relative alla valutazione del rischio 1)   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle aree interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I. 2)   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria d'ispezione di cui all’, paragrafo 2. 3)   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza d'informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:156:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure relative alla valutazione del rischio (Art. 5 Decisione (UE) 2014/156) — Testo vigente | Portale Normativo