Art. 4
Priorità
In vigore dal 19 mar 2014
Priorità
1) Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all’, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2) Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all’, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.
3) Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all’.
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