Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 19 mar 2014
Obiettivi
1) Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’.
2) Le attività di controllo e ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate;
b)
gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;
c)
l’obbligo di sbarcare tutte le catture per gli stock e le zone interessate dalla presente decisione che sono soggette a un obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
d)
disposizioni specifiche approvate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca in merito agli stock e alle zone interessate dalla presente decisione.
Storico versioni
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