Art. 2

In vigore dal 11 feb 2014
1.   La Polonia recupera dal beneficiario l’aiuto incompatibile di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli importi da recuperare includono gli interessi relativi all’intero periodo, a partire dalle date di cui al secondo comma e fino alla data del loro rimborso effettivo. Le date in cui gli importi da recuperare sono stati messi a disposizione del beneficiario sono le seguenti: a) 28 agosto 2007 per l’importo di 50 000 PLN; b) 4 marzo 2008 per l’importo di 200 000 PLN; c) 11 settembre 2008 per l’importo di 500 000 PLN; d) 28 luglio 2009 per l’importo di 1 345 000 PLN; e) 8 dicembre 2010 per l’importo di 4 361 000 PLN; f) 8 luglio 2011 per l’importo di 25 970 000 PLN; g) 1o settembre 2011 per l’importo di 1 779 000 PLN; h) 25 aprile 2012 per l’importo di 31 009 000 PLN; i) 27 maggio 2013 per l’importo di 6 469 000 PLN; j) 17 giugno 2013 per l’importo di 20 031 000 PLN. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (65). 4.   A decorrere dalla data della notifica della presente decisione la Polonia sospende tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all’, paragrafo 2.
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